La Segreteria del sindacato Ugl Polizia di Stato già lo scorso anno aveva inoltrato ai presidenti di Camera e Senato e ai presidenti dei gruppi parlamentari delle due camere una nota dopo gli incidenti verificatisi in occasione dell’inaugurazione di Expò 2015 a Milano dove rimasero feriti alcuni operatori di Polizia. Purtroppo la storia si è ripetuta proprio in questi giorni in occasione degli scontri al Brennero inducendo il sindacato a chiedere nuovamente con insistenza l’introduzione del reato di terrorismo di piazza.
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Oramai non è più sottacibile il fatto che sotto le false spoglie di una norma di civiltà, quale la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso, troppo spesso si nascondono gruppi di delinquenti che hanno l’unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le forze di polizia e contro la pacifica collettività con l’obiettivo di destabilizzarne l’ordine. Per meglio inquadrare tali atti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di “fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone”.
In un momento, quindi, di massima emergenza sicurezza in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle forze di polizia ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto di sua competenza. Non credo si debba aspettare un altro morto tra le forze di polizia – e il 1° maggio a Milano è mancato davvero poco – affinché si adottino finalmente misure chiare e provvedimenti seri che cerchino di fornire soluzioni a queste gravissime situazioni. Non è più tollerabile che nell’immaginario collettivo di questi criminali passi come “normale” il tentativo di ammazzare dei poliziotti che fanno il proprio dovere, approfittando di una manifestazione, un evento sportivo o un dissenso ideologico. E questi atti di inaudita violenza non possono più essere relegati come meri problemi di ordine pubblico. Come noto, le manifestazioni troppo frequentemente degenerano in cruente violenze, vere e proprie scene di guerriglie urbane; emergono improvvisamente, ma premeditatamente, dai cortei gruppi di criminali armati, incappucciati con caschi e maschere che, con vere e proprie tattiche di guerra, con furia bruciano auto, lanciano sassi, bombe carta e molotov incendiarie contro i poliziotti, devastano intere città e provocano terrore nella collettività, cercano lo scontro con le forze dell’ordine, fino a lanciare ordigni fumogeni per occultarsi e assicurarsi cosi la fuga, quindi, l’impunità. Non bastano più le semplici parole di solidarietà nei confronti di poliziotti, carabinieri e finanzieri e delle forze di polizia in genere per il sacrificio, spesso troppo elevato, che quei servitori dello Stato pagano a fine di ogni evento particolarmente cruento.
Al fine di scoraggiare tali azioni di inaudita e gratuita violenza, atti di vero e proprio terrorismo, in un quadro di univoca sinergia, è ora che ogni apparato dello Stato faccia la sua parte e ognuno assolva al proprio ruolo, nel nobile rispetto della democrazia e dell’ordinamento. In questo alveo si colloca la proposta di introduzione nell’ordinamento italiano del delitto di terrorismo tramite la piazza.
Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza
Art. 1 (introduzione degli articoli 613 – quater e 613 – quinquies del codice penale, concernenti i reati di terrorismo tramite la piazza e di istigazione al terrorismo tramite la piazza) 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’art. 613 – ter sono aggiunti i seguenti: “ART. 613-quater – (terrorismo tramite la piazza) – Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, ad un pubblico ufficiale, ivi preposto in servizio di ordine e sicurezza pubblica, o ne lede l’onore o il prestigio, anche con il lancio di oggetti, sputi o con il compimento di atti provocatori o di offesa rivolti alla persona od al Corpo, mentre egli impedisce che venga messo in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità preavvisate o prescritte dal Questore ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo. Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi. Se dal fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo”. “ART. 613 – quinquies – (istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza) – Fuori dai casi previsti dall’art. 414, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, istiga a commettere il delitto di terrorismo tramite la piazza, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Art. 2 (arresto differito) Nei casi di cui all’art.1, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. [/box]