Scatta oggi l’obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo per tutti i tipi di autoveicoli

neve stradeScatta oggi il divieto di transito su alcune strade statali compartimentali Anas per le autovetture non munite di pneumatici invernali o catene a bordo.

L’Anas Molise, infatti, con ordinanza n. 51/2014, ordina a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015 che gli stessi siano muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain).

Le strade interessate alla disposizione sono: [highlight]SS 6 dir, SS 16 Adriatica, SS 17 Appulo-Sannitica, SS 17 Isernia-Castel di Sangro, SS 85 Venafrana e Variante di Venafro, SS 87 Sannitica, SS 158 Valle del Volturno, SS 212 Valle del Fortore, SS 645 Valle del Tappino, SS 647 Valle del Biferno, SS 650 Fondo Valle Trigno, SS 709 Termoli, SS 710 Tang. Est Campobasso, SS 711 Tang. Ovest Campobasso, NSA 278 Variante Riccia, NSA 340 Variante Riccia, NSA 358 Ex SS 212 (vecchia sede), NSA 362 Ex SS 85 (var. presso Monteroduni), NSA 363 Ex SS 85 (var. verso Macchia d’Isernia), NSA 364 Ex SS 158 (var. presso Rocchetta Nuova), NSA 365 (Ex SS 212 (var. presso torrente Tappino), NSA 366 Ex SS 645 (var. presso Campodipietra).[/highlight]

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quello omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, ovvero secondo il regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali (catene) sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori. I dispositivi devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere eventualmente installati, almeno sulle ruote degli assi motore.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, l’installazione deve riguardare tutte le ruote. L’apposizione della segnaletica indicante l’inizio dell’obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati in caso di neve o di formazione di ghiaccio, sarà installata e mantenuta in perfetta efficienza dal rispettivo centro di manutenzione.

Infine, la violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 6 comma 4 lettera e) e comma 14 del D.Lgs 30/04/1992, n.285 e smi.