Il Presidente della Regione Molise Donato Toma ha emanato un’ordinanza, la n. 24 del 30 aprile 2020, in vigore da lunedì 4 maggio con efficacia fino al 10 maggio 2020, con la quale specifica che:
Art. 1
- Tutti gli individui che alla data di adozione del provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
a) di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi email coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).
2. Ai medesimi obblighi sono assoggettati, al momento del loro rientro nel territorio regionale, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore.
3. Gli individui che soggiornino nel territorio molisano per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di salute sono esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti monouso) durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi, e, ove non ricoverati presso strutture sanitarie, applichino l’isolamento fiduciario domiciliare al di fuori dell’attività lavorativa.
4. Sono parimenti esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) gli individui di cui al comma 2 che ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3.
Art. 2
- E’ fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi email riportati all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, che abbianmo usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
- Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’Asrem.
Art. 3
- Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente ordinanza, di farne riservata segnalazione alle seguenti email: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org.